Art. 2 Iscrizione
L’iscrizione all’istituto può essere ottenuta solo in qualità di studente.
È vietata l’iscrizione contemporanea a più corsi dello stesso istituto. In casi particolari e su specifica istanza il Consiglio d’Istituto può concedere un permesso in deroga a tale restrizione, secondo quanto previsto dalla Legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi.
Art. 3 Immatricolazione: ammissione ai corsi
Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dalle vigenti normative nazionali.
Per i corsi di diploma o altri corsi sono definite le conoscenze richieste per l’accesso, le cui modalità di verifica, anche a conclusione di eventuali attività formative propedeutiche, sono demandate ai corrispondenti regolamenti didattici dei corsi di studio.
Art. 4 Ammissione ai corsi di studi superiori
Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea, del diploma universitario di durata triennale, di un titolo di studio, riconosciuto idoneo a norma di leggi speciali, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo.
Per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale, o della laurea specialistica o della laurea secondo gli ordinamenti al D.M. 509/99, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.
Durata e completamento degli studi
L’attività didattica di ciascun Anno Accademico inizia il primo giorno utile di ottobre e termina il 30 settembre dell’anno solare successivo o in data viciniore.
Il calendario di Ateneo, approvato dall’Istituto secondo le norme generali emanate dal Consiglio dell’Istituto, inizia con l’inizio dell’anno accademico e termina alla sua fine ed è emanato prima dell’inizio di ciascun anno accademico.
Trasparenza e comunicazione delle informazioni: i contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche, gli orari delle lezioni e il calendario degli esami sono pubblicati nella Guida ai Corsi accademici entro l’inizio delle lezioni dell’Anno Accademico. Eventuali modifiche o integrazioni all’informativa sopra riportata saranno pubblicate non appena intervenute.
Art. 6 Studenti fuori corso
Coloro i quali abbiano compiuto l’intero corso degli studi senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dall’iscrizione, sono tenuti a pagare la tassa apposita [iscrizione fuori corso].
Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l’iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate.
Art. 7. Corsi e diplomi
Sul sito internet dell’Istituto è pubblicato il
numero minimo di materie a cui gli studenti devono iscriversi durante gli anni
di corso previsti per conseguire la laurea o il diploma che desiderano
ottenere.
Per l’A.A. 2023-2024 sono attivati i seguenti
corsi:
- Diploma in scienze islamiche e studi umanistici: 3
anni - Diploma di lingua araba: 2 anni
- Diploma di formazione all’insegnamento: 2 anni
Alcuni corsi prevedono l’obbligo, nel corso delle
attività didattiche, di periodi di tirocinio con enti accreditati.
Gli studi completati e gli esami superati presso
l’Istituto avranno valore legale una volta che l’Istituto avrà ottenuto
l’idoneo riconoscimento da parte dello Stato italiano.
Art. 8 Accesso ai corsi
Ai corsi, alle esercitazioni e dimostrazioni pratiche o sperimentali vengono ammessi soltanto gli studenti regolarmente iscritti. Il versamento della prima rata della tassa d’iscrizione, degli eventuali contributi, dell’imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio, consente di frequentare le lezioni, le esercitazioni, i laboratori, di prenotarsi agli esami e di ricevere certificati.
Art. 9 Trasferimenti
Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti provvedono i rettori e direttori, udito il parere dei Corsi e Dipartimenti competenti. I provvedimenti del Rettore e direttori sono definitivi.
Chi intende trasferirsi ad altra Università deve presentare domanda al Rettore dell’Istituto allegando il nulla osta dell’Ateneo di destinazione (solo in caso di trasferimento a corsi a numero programmato). Le tasse fino ad allora versate ed ogni altro contributo non sono rimborsabili.
A partire dalla data di accettazione della domanda non è più possibile sostenere esami, seguire le lezioni, esercitazioni o laboratori, usufruire dei servizi riservati agli studenti dell’Istituto.
Gli studenti che fanno domanda di passaggio, durante il corso degli studi, da una ad altra Facoltà o corso con tasse più elevate, debbono pagare la differenza per ottenere tale trasferimento.
Art. 10 Tasse e contributi
Gli importi relativi all’iscrizione e frequentazione dei corsi di studi sono stabiliti prima di ogni Anno Accademico o all’inizio di ciascun ciclo di studi e sono pubblicati sul sito dell’Istituto. È prevista la possibilità di rateizzare l’importo totale nei modi e tempi specificati sul sito dell’Istituto per ogni ciclo di studi.
I contributi relativi al certificato di laurea o diploma o specializzazione o dottorato o master o altri titoli sono pagati a parte, secondo l’apposita tabella pubblicata dall’Istituto sul sito internet.
Una volta ottenuto il riconoscimento legale dei titoli rilasciati dall’Istituto quale ente accademico, ogni studente sarà tenuto anche al pagamento della tassa regionale per il diritto universitario, il cui importo è stabilito annualmente dalla Regione Veneto.
L’Istituto stipulerà convenzioni con enti pubblici e privati per la concessione di borse di studio per la riduzione delle tasse e dei contributi a favore degli studenti più meritevoli.
Le date delle sessioni d’esame sono pubblicate nel calendario degli studi di ciascun corso. Sessioni eccezionali possono essere stabilite dal Consiglio d’Istituto, sentito il parere dei docenti e degli studenti. Il Consiglio d’Istituto potrà altresì prendere in esame casi particolari relativi a persone con bisogni speciali e studenti a distanza.
Gli esami potranno essere svolti in forma orale, scritta, pratica, o in una combinazione di essi, secondo le modalità determinate dal Consiglio d’Istituto.
In ogni semestre sono previste tre sessioni di esame. La prima sessione ha inizio immediatamente alla fine di ogni semestre. La seconda sessione inizia dopo un lasso di tempo dalla prima sessione ordinaria di almeno 14 giorni. La terza sessione è nel mese di settembre prima dell’inizio del nuovo Anno Accademico. Le date degli appelli d’esame sono fissate nel calendario universitario non ammette altri insegnamenti d’esame se non per decisione del Consiglio d’Istituto, parere degli studenti, casi critici, persone con bisogni speciali e distanza vengono presi in considerazione gli studenti in fase di apprendimento.
Gli esami verteranno sui contenuti del corso svolto alla fine del semestre per verificare i risultati dell’attività formativa nel raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attesi, e ad esso viene attribuito un punteggio di 15 punti. Il voto finale è costituito dal totale dei voti del semestre più il voto dell’esame finale di ciascun corso.
Lo studente non ha diritto a sostenere gli esami – salvo eccezione stabilita dal Consiglio d’Istituto – nei seguenti casi:
a) Mancato perfezionamento del pagamento delle tasse universitarie.
b) Mancata frequenza del periodo di tempo minimo stabilito in ciascun corso per la frequenza, in presenza e a distanza (70%).
Ogni studente ha diritto di ricorrere e di vedersi corretto il voto qualora il suo reclamo viene accolto, secondo le modalità stabilite. Ha, inoltre, diritto di sostenere nuovamente l’esame per migliorare il voto qualora rifiuti il voto dell’esame precedente.
Gli esami si svolgono secondo la natura dei corsi previa approvazione del Consiglio d’Istituto come segue:
A – Esami scritti o orali presso la sede dell’Istituto secondo il calendario degli esami, tenendo conto dei tempi sufficienti tra gli esami delle varie materie e considerato il parere degli studenti al riguardo.
B- Per alcuni insegnamenti è consentito lo svolgimento di alcune prove scritte o orali a distanza, purché siano assicurate le modalità di controllo delle stesse.
C- Gli esami per i corsi del Sacro Corano e la sua recitazione saranno conformi alla natura di questa materia.
D- Gli esami per i corsi di formazione sul campo si svolgono secondo l’apposito regolamento.
C- Gli esami per i corsi di ricerca di laurea si svolgono secondo l’apposito regolamento.
E- I corsi di carattere speciale sono istituiti con decisioni emesse in maniera specifica.
F – I voti dei compiti semestrali sono assegnati dal docente del corso, sulla base di esami, compiti, attività, frequenza e partecipazione a seconda della natura di ciascun corso.
Lo studente è considerato idoneo quando ottiene
almeno il 18% del voto assegnato alla materia e la valutazione è espressa come
(Pass/Fail). Lo studente può ottenere la lode se lo merita. Il professore è
tenuto ad essere corretto e trasparente nella valutazione e l’Istituto deve
stabilire procedure che garantiscano questo raggiungimento. Lo studente ha
diritto di conoscere il meccanismo di valutazione e di ottenere il suo voto se
ne soddisfa i requisiti. La privacy deve essere rispettata anche nell’annuncio
e nella pubblicazione dei voti degli esami sul portale elettronico.
La menzione d’onore è concessa agli studenti che
abbiano superato l’esame finale col massimo dei voti e con una frequentazione
assidua alle lezioni (online e in presenza), previo accordo della maggioranza
dei membri del Consiglio accademico.
I titoli rilasciati dall’Istituto avranno valore
legale solo quando l’Istituto avrà completato il percorso di riconoscimento da
parte dello Stato italiano. L’abilitazione professionale potrà richiedere
ulteriori esami statali in base alle previsioni delle leggi vigenti.
L’Istituto adotta lo standard del sistema europeo di trasferimento e accumulo dei crediti (ECTS) per la valutazione del rendimento degli studenti nell’istruzione superiore nell’Unione europea. Agli studenti che superano gli esami viene attribuito un voto corrispondente a tale sistema; nel sistema europeo un anno accademico equivale a 60 crediti universitari, riconosciuti nei paesi dell’Unione Europea.
Sistema di valutazione per gli ECTS:
I titoli sono rilasciati dall’Istituto a ciascuno studente dopo il completamento del corso di studi ed il regolare pagamento di tutte le tasse e gli oneri relativi. Il completamento del corso di studi equivale al superamento degli esami intermedi e di quello finale secondo il calendario e le modalità definite all’inizio dei corsi di laurea o diploma da parte dell’Istituto e pubblicate sul sito internet dello stesso.